Art. 19.
(Istituzione, compiti e ordinamento della Direzione per le informazioni e la sicurezza militare-DISMI).

      1. Nell'ambito del Ministero della difesa è istituita la Direzione per le informazioni e la sicurezza militare (DISMI).
      2. La DISMI è posta sotto la diretta autorità del Ministro della difesa e dipende funzionalmente, secondo le sue determinazioni e per quanto di loro rispettiva competenza, dal Capo di stato maggiore della difesa e dal segretario generale della difesa - direttore generale degli armamenti. Essa è collegata con il CESIS, con il SIS, con gli stati maggiori di Forza armata, con il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e con il Comando generale del Corpo della guardia di finanza.
      3. A capo della DISMI è posto un direttore per le informazioni e la sicurezza militare, nominato, tra i generali di divisione o di corpo d'armata, anche in ausiliaria o della riserva, dal Ministro della difesa, con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CESIS.
      4. Il direttore della DISMI assiste e consiglia il Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa e il segretario generale della difesa - direttore nazionale degli armamenti per quanto attiene all'informazione nelle materie di specifico interesse della difesa militare.
      5. La DISMI raccoglie, coordina, analizza, interpreta e valuta le informazioni tecnico-operative, economiche, industriali e scientifiche di specifico interesse per la difesa militare; produce e tiene aggiornate le situazioni generali e particolari, relative alle informazioni militari. Essa collabora

 

Pag. 17

con il SIS per gli studi, le analisi e le ricerche riguardanti gli affari strategici di interesse per la difesa nazionale.
      6. La DISMI provvede altresì a raccogliere, coordinare, analizzare, interpretare e valutare le informazioni relative alla sicurezza interna dell'amministrazione della difesa ed in particolare delle singole Forze armate, escluse le Forze di polizia ancorché facciano parte di esse; espleta in detto ambito compiti di controinformazione, di controsovversione, di controsabotaggio e di antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna dello Stato, in collaborazione e sotto la sovrintendenza del SIS.
      7. La DISMI gestisce la rete degli addetti della difesa nonché degli addetti militari, navali ed aeronautici presso le rappresentanze diplomatiche della Repubblica.
      8. La DISMI valuta il fabbisogno informativo e di sicurezza dell'amministrazione della difesa e in particolare delle Forze armate e propone al Ministro della difesa la relativa pianificazione operativa.
      9. L'ordinamento e l'organizzazione della DISMI sono stabiliti dal Ministro della difesa. Possono esservi costituite sezioni specializzate per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica e il settore degli armamenti.